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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 12
Compiti del Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è preposto all'istruzione dell'affare, espleta funzioni di coordinamento ed impulso dell'attività degli uffici e svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
2. Qualora non sia competente all'adozione del provvedimento finale, il Responsabile del procedimento, completata l'istruttoria, trasmette il fascicolo:
a) alla Segreteria della Giunta regionale, con almeno cinquanta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale assunti su proposta della Giunta;
b) al Presidente del Consiglio regionale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza, assunti su iniziativa consiliare;
c) alla Segreteria della Giunta regionale, ovvero al suo Presidente, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, quando si tratti di provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente;
d) all'Assessore ovvero al dirigente, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prevista scadenza dei termini per provvedere, per i provvedimenti di loro competenza.
3. Qualora la natura o la complessità dell'affare lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei casi di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno, ovvero rappresenta all'Assessore competente la necessità di indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e seguenti dell'art. 14 della medesima Legge n. 241 del 1990 Sito esterno; in tal caso la Conferenza è indetta dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.
4. Il Responsabile del procedimento rappresenta altresì all'Assessore competente l'esigenza di convocare una audizione pubblica secondo quanto stabilito nell'art. 15.
5. Il Responsabile del procedimento risponde della correttezza, della tempestività e della qualità del proprio operato al Responsabile dell'Ufficio del Servizio di appartenenza.
6. Il Responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione è altresì effettuata ai soggetti che per legge devono intervenire in esso nonché ad altri soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
7. La comunicazione di cui al comma 6 è personale e deve indicare l'oggetto, la data di inizio e il termine di conclusione nonché la struttura competenze ed il nominativo del Responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e, se necessario, sulla stampa diffusa a livello locale.
8. Nei procedimenti finalizzati all'erogazione di ausili finanziari, comunque denominati, quando il pagamento non abbia potuto essere disposto entro sessanta giorni dalla richiesta di emissione del titolo di pagamento, il Responsabile del procedimento, entro i cinque giorni successivi, comunica agli interessati le cause del ritardo ed il termine presunto per la concreta erogazione; provvede, in seguito, ad ogni ulteriore, opportuna comunicazione.

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