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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32

NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO

Testo coordinato con le modifiche apportata da:

L.R. 23 dicembre 2016 n. 25

L.R. 11 maggio 2018, n. 16

Art. 17
Decorrenza e sospensione dei termini
1. Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Se è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine decorre da tale data.
2. Nei procedimenti d' ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali, ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell' interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo consultivo, per il tempo massimo indicato dal comma 1 dal comma 4 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno ovvero per il tempo assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima Legge n. 241 del 1990 Sito esterno, alle autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e delle salute dei cittadini per esprimere i pareri di loro competenza;
c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
d) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento nei termini stabiliti da dette Amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 Sito esterno;
e) nei procedimenti in cui la Giunta deve provvedere con il concorso della competente Commissione consiliare, per il tempo necessario all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quaranta giorni; decorso tale termine, la Giunta procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
f) per il tempo di trenta giorni dalla richiesta al competente Servizio, che è tenuto a provveder entro tale termine, delle annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che comportino impegno di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;
g) nei casi di impossibilità della conclusione del procedimento nei termini stabiliti per cause indipendenti dall'Amministrazione.
4. Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a cura del Responsabile del provvedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede per pubblici proclami.

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