LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 32
NORME PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL DIRITTO DI ACCESSO
Testo coordinato con le modifiche apportata da:
Art. 31
(abrogate lett. b) comma 1 e lett. b) comma 2 da art. 36 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)
Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale:
a) definisce le modalità in ordine alla divulgazione degli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;
b) abrogata.
c) stabilisce i casi in cui all'esercizio di attività privata si applica la disciplina dell'art. 23.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) definisce le modalità di cui alla lettera e), del comma 1 dell'art. 3 concernenti l'identificabilità dei dipendenti regionali;
b) abrogata.
c) adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 26 concernente l'acquisizione d'ufficio dei documenti.