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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 10
Sanzioni amministrative
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della regione Emilia - Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 1.500.000.
2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l' apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell' ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da Lire 5.000.000 a Lire 15.000.000 a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 9 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a sei volte la tariffa praticata.
4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai COmuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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