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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 3
Esercizio della professione in Emilia - Romagna
1. A norma dell'art. 3 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, è istituito l'ALbo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 6 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della medesima Legge n. 81 del 1991 Sito esterno.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

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