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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 5
Commissione d' esame e rilascio dei titoli
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto d' intesa con il Collegio regionale di maestri di sci.
2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente procede senz' altro alla nomina della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla Federazione nazionale sport invernali;
d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:
a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) cinque componenti specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
7. La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) il dirigente regionale, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti specializzati nel fondo che hanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c).
8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia.
9. IL mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale.
11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
12. I membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

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