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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

Ordinamento della professione di maestro di sci

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 13 dicembre 1993

Art. 7
Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge per " scuole di sci" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.
2. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci della Comunità Montana competente per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per e scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;
c) che la scuola abbia sede in località idonea al'esercizio dell'attività sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività
g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico - didattico;
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.
3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute ne provvedimento autorizzativo.

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