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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 42

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

Art. 8
Adempimenti
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 7, deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell'art. 7;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall'art. 7, comma 2.

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