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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 12
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'Albo professionale regionale dell'Emilia-Romagna tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui all'art. 12 della L.R. 5 maggio 1980, n. 31.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come "scuole di sci" le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci di cui all'art. 10 della L.R. n. 31 del 1980.
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.
4. I procedimenti iniziati sulla base della L.R. n. 31 del 1980 ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

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