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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 2
Collegio regionale dei maestri di sci
1. A norma dell'art. 13 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno è istituito il Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.
2. Le sedute dell'assemblea del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, purché siano presenti almeno un quinto dei componenti.
3. Le sedute del Consiglio direttivo del Collegio regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio regionale.

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