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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato12/02/2010
2. Testo Coordinato01/06/2006
3. Testo Coordinato28/07/2004
4. Testo Coordinato28/07/2004
5. Testo Originale13/12/1993

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 8

(modificato alinea e abrogata lett. b) comma 1 da art. 36 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Adempimenti
1. La dichiarazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:
a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) abrogata.
c) l'atto costitutivo e lo statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell'art. 7;
d) l'indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola.
2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti-regolamenti, la sede, i recapiti e le altre condizioni previste dall'art. 7, comma 2.

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