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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 10

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, infine modificati ancora commi 1,2 e abrogato comma 3 da art. 37 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Sanzioni amministrative
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della Regione Emilia-Romagna senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 3, o senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 774 Euro.
2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. In aggiunta a quanto previsto nel presente comma viene irrogata la sanzione da 2.582 Euro a 7.746 Euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.
3. abrogato.
4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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