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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 4

(già aggiunto comma 7 bis da art. 1 L.R. 10 aprile 1995 n. 30,

poi sostituito da art. 35 L.R. 28 luglio 2004 n. 17, infine aggiunto comma 01 e sostituiti commi 5,6,7 bis da art. 1 L.R. 1 giugno 2006 n. 5)

Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale
01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.
1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci, che precedono, a norma dell'art. 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 Sito esterno, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'art. 11, comma 3 della Legge n. 81 del 1991 Sito esterno, sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e la Federazione italiana sport invernali (FISI), delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento, e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
4. I corsi di qualificazione professionale devono essere organizzati prevedendo preferibilmente l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali.
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame. Sito esterno
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
7. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

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