LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(già modificata lett. a) del comma 3, lett. a) del comma 6, lett. a) del comma 7 e modificato comma 8 da art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 13, poi sostituiti lettere b) e c) del comma 3, comma 5, lettera b) del comma 6, lettera b) del comma 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 2 L.R. 1 giugno 2006 n. 5)
Commissione d'esame e rilascio dei titoli
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto d'intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci.
2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, lo stesso Presidente procede senz'altro alla nomina della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) un esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;
d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.
4. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.
6. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
7. La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
7 bis La sottocommissione per lo snowboard è composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
8. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato competente in materia.
9. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.
10. Per gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione la Commissione, e le sottocommissioni competenti per disciplina, sono integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale.
11. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
12. Ai membri della Commissione spettano i compensi e i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.