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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 dicembre 1993, n. 42

Art. 7

(Modificata rubrica e sostituiti commi 1 e 2 da art. 3 L.R. 1 giugno 2006 n. 5, infine modificata alinea comma 2; abrogate lett. g) e j); sostituito comma 3 e abrogato comma 4 da art. 36 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard
1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.
2. All'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto segue:
a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che può essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;
c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;
e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g) abrogata.
h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;
i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
j) abrogata.
3. Si applica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell'amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attività e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.
4. abrogato.

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