Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/12/2022 | ||
2. | 27/07/2018 | ||
3. | 29/07/2016 | ||
4. | 21/10/2015 | ||
5. | 18/07/2014 | ||
6. | 20/12/2013 | ||
7. | 25/07/2013 | ||
8. | 22/12/2011 | ||
9. | 06/03/2007 | ||
10. | 23/12/2002 | ||
11. | 01/08/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/1996
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei capitoli nn. 18140 e 18147.
Note del Redattore:
Al presente articolo, nel testo sostituito dalla L.R. 12/96, è data attuazione dal 28 agosto 1996, giorno della pubblicazione nel BUR n. 100 dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione Unione Europea, ai sensi dell'art. 2 L.R. 16 maggio 1996 n. 12.