LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993
Art. 2
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al sessanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei predetti contributi nei modi seguenti:
a) per il contributi di cui alla lettera a) del comma 1, in unica soluzione previa approvazione, da parte dei competenti organi dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna", del bilancio annuale di gestione della mostra;
b) per i contributi di cui alla lettera b) del comma 1, in due soluzioni:
1) la prima a titolo di acconto, pari al settanta per cento, all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di attività dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna";
2) la seconda a titolo di saldo, pari al trenta per cento, ovvero la minor somma eventualmente risultante, all'approvazione del rendiconto dell'attività svolta.
3. La concessione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento è disposta previa istruttoria da parte del competente servizio regionale.
4. L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento da svolgere nell'esercizio successivo.