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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 1993

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Finanziamenti
Art. 3 - Condizioni per la concessione dei contributi
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Norme abrogate
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonchè di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.
2. La Regione individua nell'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna", con sede in Dozza( BO), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'" Enoteca regionale Emilia - Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.
Art. 2
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al sessanta per cento della spesa ammessa, per l'attività di promozione economica e di orientamento per il consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei predetti contributi nei modi seguenti:
a) per il contributi di cui alla lettera a) del comma 1, in unica soluzione previa approvazione, da parte dei competenti organi dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna", del bilancio annuale di gestione della mostra;
b) per i contributi di cui alla lettera b) del comma 1, in due soluzioni:
1) la prima a titolo di acconto, pari al settanta per cento, all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di attività dell'" Enoteca regionale Emilia - Romagna";
2) la seconda a titolo di saldo, pari al trenta per cento, ovvero la minor somma eventualmente risultante, all'approvazione del rendiconto dell'attività svolta.
3. La concessione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento è disposta previa istruttoria da parte del competente servizio regionale.
4. L'approvazione del rendiconto costituisce condizione per la erogazione dei contributi per l'attività di promozione ed orientamento da svolgere nell'esercizio successivo.
Art. 3
Condizioni per la concessione dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata alla condizione che l'associazione " Enoteca regionale Emilia - Romagna":
a) si doti di uno statuto e di un regolamento interno i cui contenuti siano conformi alle finalità previste dall'art. 1;
b) dimostri che fra gli associati siano inclusi i seguenti soggetti:
1) produttori singoli d associati, comprese, fra questi ultimi, le associazioni di produttori vitivinicoli, riconosciute ai sensi della LR 4 settembre 1981, n. 28, che commercializzano il prodotto dei loro associati, nonchè altri operatori che producono e/ o commercializzano i prodotti imbottigliati di cui all'art. 1;
2) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, nonchè enti di diritto pubblico ed organismi di diritto privato;
c) preveda che il Consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da rappresentanti dei soggetti di cui al punto 1 della lettera b).
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Norme abrogate
1. Sono abrogate le disposizioni della LR 30 agosto 1978, n. 37; nonchè l'art. 15 della LR 20 aprile 1979, n. 19; l'art. 13 della LR 20 ottobre 1979, n. 31; l'art. 8 della LR 3 novembre 1980, n. 51; l'art. 19 della LR 3 giugno 1983, n. 17.
Art. 6
Norma transitoria
1. Fino alla scadenza dell'esercizio finanziario nel quale entra in vigore la presente legge, gli interventi previsti per il funzionamento della mostra permanente e per la promozione dei prodotti enologici saranno finanziati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di bilancio per l'esercizio stesso ed iscritte nei Capitoli nn. 18140 e 18147.
Art. 7
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli efetti degli artt. 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello STatuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. La presente legge regionale sarà publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 27 dicembre 1993


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