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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 2
Ordinamento tariffario
1.
L'art. 23 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
" Art. 23
1. La Giunta regionale determina i criteri e i fattori che regolano l'ordinamento tariffario del trasporto pubblico locale, per perseguire le seguenti finalità:
a) raccordare, attraverso obiettivi minimi di rapporto ricavi/ costi e/ o di introiti coerenti con la programmazione regionale, il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio;
b) semplificare le tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;
c) utilizzare moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;
d) tendere all'armonizzazione tariffaria intermodale. ".

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