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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 5
Concessione di contributi
1.
Nel numero 1 del primo comma dell'art. 38 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni le lettere a) e b) sono così sostituite:
"a) all'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto persone;
b) alla realizzazione e ammodernamento di sedi, di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con relative attrezzature. ".
2.
L'art. 42 della LR n. 45 del 1979 e successive modificazioni è così sostituito:
" Art. 42
1. La Giunta regionale predetermina, di norma con cadenza triennale:
a) i criteri e metodi per la costruzione di parametri oggettivi di riparto dei contributi;
b) le modalità di controllo successivo alla concessione;
c) le fattispecie e le modalità di revoca dei contributi.
2. La Giunta regionale ripartisce, annualmente, i contributi sulle spese di gestione da concedere ai soggetti che esercitano servizi pubblici di linea ordinari per il trasporto persone. Tale ripartizione è effettuata in relazione ai parametri oggettivi, di cui alla lettera a) del precedente comma, calcolati sulla base degli elementi di gestione dell'esercizio relativo all'ultimo consuntivo approvato.
3. L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata in rate mensili anticipate.
4. Fino all'adozione del provvedimento di riparto annuale dei contributi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale. Tali acconti devono essere proporzionali alle somme erogate nel precedente esercizio.
5. Le deliberazioni di concessione dei contributi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. ".
3.
L'art. 43 della LR n. 45 del 1979 è così sostituito:
" Art. 43
1. Le domande di concessione dei contributi sono inoltrate alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti o al Comitato circondariale di Rimini che sono tenuti a trasmetterle alla Regione con le modalità fissate dalla Giunta regionale.
2. I soggetti interessati sono tenuti, pena l'esclusione dalla concessione dei contributo, ovvero la decadenza dai medesimi, a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli e relative istruzioni a tal fine predisposti dalla Giunta regionale.
3. Gli enti che abbiano concesso o comunque istituito servizi pubblici di linea per il trasporto persone sono tenuti a trasmettere, su richiesta del servizio regionale competente, dati, informazioni e documentazione sullo stato di gestione dei servizi soggetti alla propria vigilanza. ".

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