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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 6
Sub - concessione di servizi e accordi di servizio
1.
Dopo l'art. 5 della LR 16 giugno 1984, n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:
" Art. 5 bis
Sub - concessione dei servizi
1. Il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale con una offerta di servizio superiore al milione di chilometri annui può dare in sub - concessione, previo assenso dell'ente concedente, fino ad un massimo di un terzo dei propri servizi ad altra impresa, semprechè l'esecuzione in sub - concessione del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza.
2. La sub - concessione è accordata, nel rispetto delle procedure previste per gli appalti di pubblici servizi, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ed è comunicata al servizio regionale competente.
Art. 5 ter
Accordi di servizio
1. La Giunta regionale può stipulare con i rappresentanti degli enti locali proprietari e delle aziende, imprese o loro consorzi, accordi di servizio per l'esercizio dei servizi loro concessi.
2. Gli accordi devono prevedere specificatamente l'individuazione del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, i contributi, come determinati ai sensi dell'art. 42 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, gli obiettivi di introiti tariffari, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie aggiuntive degli Enti locali, nonchè l'individuazione gli eventuali servizi affidati in sub - concessione. ".

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