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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 7
Ulteriori modifiche alla LR 16 giugno 1984, n. 33
1.
Il primo comma dell'art. 2 è così sostituito:
2.
Il terzo comma dell'art. 2 è così sostituito:
" Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2 del terzo comma dell'art. 2 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 sono accordate nel rispetto delle leggi in materia. Nel caso in cui si proceda a trattativa privata viene effettuata una previa gara ufficiosa per il confronto delle offerte. ".
3.
Nel quarto comma dell'art. 2 la parola " ordinari " è sostituita dalle seguenti parole:
" pubblici di linea per trasporto persone. ".
4 Il numero 4) del primo comma dell'art. 3 è soppresso.
5.
Alla fine del secondo comma dell'art.3 sonop aggiunte le seguenti parole:
" previa richiesta di attestazione agli enti e agli uffici competenti circa la idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
6.
L'art. 4 è così sostituito:
" Art. 4
1. Ai sensi della presente legge si intende per linea un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea. ".
7.
Alla fine del primo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole:
" , idonee, nel complesso, a soddisfare esigenze di mobilità su una determinata relazione o direttrice di viaggio ".
8. I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati.
9.
Nel primo comma dell'art. 8 le parole " di cui alla LR 1 dicembre 1979, n. 45, come modificata dalla LR 1 febbraio 1982, n. 7 " sono sostituite dalle seguenti:
" di esercizio ".
10. I commi secondo e terzo dell'art. 12 sono abrogati.
11. Nel quinto comma dell'art. 23 la parola " linea " è sostituita dalla parola " concessione ".

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