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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1979, N. 45, 16 GIUGNO 1984, N. 33 E 29 GENNAIO 1987, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 23 agosto 1994

Art. 8
Sanzioni amministrative
1.
Nel comma 1 dell'art. 1 della LR 29 maggio 1987, n. 4 e successive modificazioni le parole " non inferiore a Lire venticinquemila e non superiore a Lire centocinquantamila " sono sostituite dalle seguenti:
" non inferiore a Lire trentamila e non superiore a Lire centottantamila ".
2.
Nel comma 3 dell'art. 1 della LR n. 4 del 1987 e successive modificazioni la parola " minima " è sostituita dalle seguenti parole:
" di un terzo dell'importo minimo della sanzione prevista al comma 1 ".
3.
Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della LR n. 4 del 1987 è aggiunto il seguente periodo:
" 4. Su detto importo è operata la riduzione ad un terzo, prevista dall'art. 13 della LR 28 aprile 1984, n. 21. ".

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