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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37

Art. 8 bis
Premi-acquisto di opere d'arte
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, la Regione può assegnare "premi-acquisto" per opere di artisti meritevoli operanti nella Regione. Almeno tre quarti dei "premi-acquisto" sono riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
2. Per la selezione degli artisti meritevoli e l'assegnazione dei premi-acquisto la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Con il medesimo atto la Giunta regionale regola il funzionamento della giuria, ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale in materia e stabilisce le modalità con cui saranno resi pubblici i criteri per la selezione degli artisti.
3. Nella determinazione dei criteri di selezione degli artisti meritevoli e di attribuzione dei premi-acquisto la giuria opera in piena autonomia. La Regione provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria. Le opere premiate rimarranno nella proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne garantisce la fruibilità rendendole disponibili attraverso la loro digitalizzazione, nonché con l'esposizione in spazi aperti al pubblico nelle proprie sedi, o attraverso eventi, o anche con l'eventuale concessione in comodato gratuito ad altri Enti e Istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.
4. Il premio-acquisto non può essere assegnato ad artisti che ne abbiano già beneficiato.
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