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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 10
Sanzioni amministrative
1. Chi, essendo iscritto ad un Albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Emilia - Romagna in violazione delle norme dell'art. 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.
2. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci di alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata.
4. L'accertamento delle violazioni, e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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