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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 11
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonchè le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 24 della Legge 6/ 89 Sito esterno, ed in deroga a quanto previsto dall' art. 3, comma 4, della Legge 6/ 89 Sito esterno, le aspiranti guide che si iscrivono nell'Albo e che hanno compiuto quarant' anni alla data di entrata in vigore della Legge 6/ 89 Sito esterno, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina - maestro di alpinismo.
3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami, la Regione si avvale dell'Associazione guide alpine italiane.
4. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal presidente della Regione.

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