LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 13
Elenco speciale degli accompagnatori di montagna
1. Nella regione Emilia - Romagna è istituito l'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge ed al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e) e f) della Legge 6/ 89 , nonchè al requisito dell'età minima di anni diciotto.
2. Agli accompagnatori di montagna iscritti nell'Elenco speciale della regione Emilia - Romagna si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 e dall'art. 22 della Legge 6/ 89 .
3. Gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1 fanno parte dell'elenco regionale delle guide. Partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Consiglio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del Direttivo del Collegio regionale nonchè un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al Direttivo del Collegio nazionale.