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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 14
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, d' intesa con la Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l'ammontare della spesa a carico dei frequentanti.
4. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che abbiano conseguito il diploma di istruttore, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide.
5. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

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