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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 15
Aggiornamento e specializzazione professionale
1. Gli accompagnatori di montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal Collegio regionale delle guide alpine d' intesa con la Regione, nel cui Elenco speciale essi sono iscritti.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, l'accompagnatore di montagna è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Elenco speciale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.
3. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

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