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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 16
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell'Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza che la proposta sia pervenuta, la Giunta regionale procede senz' altro alla nomina della Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato dall'Assessore regionale competente, che la presiede;
b) cinque esperti delle materie previste dai programmi, scelti tra documenti universitari, rappresentanti delle associazioni protezionistiche o di studio ambientale più rappresentative nel territorio della regione Emilia - Romagna e rappresentanti del Collegio regionale delle guide alpine;
c) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico - sportiva regionale.
3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.

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