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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 17
Tariffe professionali
1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori di montagna devono essere contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.

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