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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 18
Sanzioni amministrative
1. Chi, senza essere iscritto nell'Elenco speciale di cui all' art. 13, esercita stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia - Romagna in violazione delle norme della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.
2. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 17 comporta il pagamento delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

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