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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 2
Gradi della professione
1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina - maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all' art. 2 della Legge 6/ 89 Sito esterno, con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto. Il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di sci alpinismo.

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