LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 3
Esercizio della professione in Emilia - Romagna
1. A norma dell'art. 4 della Legge 6/ 89 è istituito l'Albo professionale delle guide alpine della regione Emilia - Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento della abilitazione tecnica di cui all'art. 7 della Legge 6/ 89 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della medesima Legge 6/ 89 .
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.