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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 4
Trasferimento ed aggregazione temporanea
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia - Romagna, possono richiedere il trasferimento dell' iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia - Romagna.
2. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia - Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della Legge 6/ 89 Sito esterno, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.
4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine - maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

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