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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell'Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza la proposta pervenuta, la Giunta regionale procede senz' altro alla nomina della Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato dall'Assessore regionale competente, che la presiede;
b) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'art. 7, comma 8, della Legge 6/ 89 Sito esterno;
c) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi;
d) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico - sportiva regionale.
3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.
4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una Sottocommissione composta da:
a) il dirigente regionale di cui al comma 2, lett. a);
b) i tre istruttori di guida alpina di cui al comma 2, lettera b).
5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della Sottocommissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.
6. Negli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, la Commissione è integrata con uno o più esperti, nelle materie oggetto della specializzazione, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
7. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per i rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
8. Ai membri della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

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