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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 8
Collegio regionale delle guide alpine
1. A norma dell'art. 13 della legge 6/ 89 Sito esterno è istituito il Collegio regionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e delle aspiranti guide dell'Emilia - Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.
2. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti del Collegio.
3. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonchè l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei membri.
5. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
6. Il Direttivo del Collegio regionale delle guide stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio regionale.

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