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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 9
Scuole di alpinismo e di sci alpinismo
1. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in un apposito elenco.
2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della Legge 6/ 89 Sito esterno, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.
4. La denominazione " Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

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