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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Titolo I
GUIDA ALPINA
Art. 2
Gradi della professione
1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina - maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all' art. 2 della Legge 6/ 89 Sito esterno, con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto. Il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di sci alpinismo.
Art. 3
Esercizio della professione in Emilia - Romagna
1. A norma dell'art. 4 della Legge 6/ 89 Sito esterno è istituito l'Albo professionale delle guide alpine della regione Emilia - Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento della abilitazione tecnica di cui all'art. 7 della Legge 6/ 89 Sito esterno ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della medesima Legge 6/ 89 Sito esterno.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
Art. 4
Trasferimento ed aggregazione temporanea
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia - Romagna, possono richiedere il trasferimento dell' iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia - Romagna.
2. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia - Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della Legge 6/ 89 Sito esterno, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.
4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine - maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.
Art. 5
Abilitazione tecnica, aggiornamento e specializzazione professionale
1. I corsi di qualificazione professionale per le guide alpine e aspiranti guide alpine che precedono, a norma dell' art. 7 della Legge 6/ 89 Sito esterno, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione a norma dell'art. 9 della Legge 6/ 89 Sito esterno, sono istituiti dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti. Il programma dei corsi è stabilito considerando come minimi i criteri fissati dall'art. 7, comma 7, della legge 6/ 89 Sito esterno.
4. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
5. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina - maestro di alpinismo e l'aspirante guida sono tenute a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. La validità dell'iscrizione nell'Albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso, e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell'Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza la proposta pervenuta, la Giunta regionale procede senz' altro alla nomina della Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato dall'Assessore regionale competente, che la presiede;
b) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'art. 7, comma 8, della Legge 6/ 89 Sito esterno;
c) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi;
d) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico - sportiva regionale.
3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.
4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una Sottocommissione composta da:
a) il dirigente regionale di cui al comma 2, lett. a);
b) i tre istruttori di guida alpina di cui al comma 2, lettera b).
5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della Sottocommissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.
6. Negli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, la Commissione è integrata con uno o più esperti, nelle materie oggetto della specializzazione, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
7. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per i rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall' espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
8. Ai membri della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.
Art. 7
Tariffe professionali
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine - maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.
Art. 8
Collegio regionale delle guide alpine
1. A norma dell'art. 13 della legge 6/ 89 Sito esterno è istituito il Collegio regionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e delle aspiranti guide dell'Emilia - Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.
2. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti del Collegio.
3. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonchè l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei membri.
5. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
6. Il Direttivo del Collegio regionale delle guide stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio regionale.
Art. 9
Scuole di alpinismo e di sci alpinismo
1. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in un apposito elenco.
2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.
3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della Legge 6/ 89 Sito esterno, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.
4. La denominazione " Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.
Art. 10
Sanzioni amministrative
1. Chi, essendo iscritto ad un Albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Emilia - Romagna in violazione delle norme dell'art. 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.
2. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci di alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
3. L'applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata.
4. L'accertamento delle violazioni, e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 11
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonchè le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 24 della Legge 6/ 89 Sito esterno, ed in deroga a quanto previsto dall' art. 3, comma 4, della Legge 6/ 89 Sito esterno, le aspiranti guide che si iscrivono nell'Albo e che hanno compiuto quarant' anni alla data di entrata in vigore della Legge 6/ 89 Sito esterno, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina - maestro di alpinismo.
3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami, la Regione si avvale dell'Associazione guide alpine italiane.
4. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal presidente della Regione.

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