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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA ALPINA E DI ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Titolo II
ACCOMPAGNATORE DI MONTAGNA
Art. 12
Esercizio della professione
1. L'esercizio della professione di accompagnatore di montagna nella regione Emilia - Romagna è disciplinato dalla presente legge.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia - Romagna soltanto coloro che risultino iscritti nell'Elenco speciale di cui all' art. 13.
Art. 13
Elenco speciale degli accompagnatori di montagna
1. Nella regione Emilia - Romagna è istituito l'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di cui all'art. 14 della presente legge ed al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e) e f) della Legge 6/ 89 Sito esterno, nonchè al requisito dell'età minima di anni diciotto.
2. Agli accompagnatori di montagna iscritti nell'Elenco speciale della regione Emilia - Romagna si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 e dall'art. 22 della Legge 6/ 89 Sito esterno.
3. Gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1 fanno parte dell'elenco regionale delle guide. Partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del Consiglio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del Direttivo del Collegio regionale nonchè un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al Direttivo del Collegio nazionale.
Art. 14
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico - pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, d' intesa con la Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l'ammontare della spesa a carico dei frequentanti.
4. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che abbiano conseguito il diploma di istruttore, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide.
5. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Art. 15
Aggiornamento e specializzazione professionale
1. Gli accompagnatori di montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal Collegio regionale delle guide alpine d' intesa con la Regione, nel cui Elenco speciale essi sono iscritti.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, l'accompagnatore di montagna è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Elenco speciale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico - fisica.
3. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.
Art. 16
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell'Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza che la proposta sia pervenuta, la Giunta regionale procede senz' altro alla nomina della Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) un dirigente regionale esperto in materia, designato dall'Assessore regionale competente, che la presiede;
b) cinque esperti delle materie previste dai programmi, scelti tra documenti universitari, rappresentanti delle associazioni protezionistiche o di studio ambientale più rappresentative nel territorio della regione Emilia - Romagna e rappresentanti del Collegio regionale delle guide alpine;
c) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico - sportiva regionale.
3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.
Art. 17
Tariffe professionali
1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori di montagna devono essere contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.
Art. 18
Sanzioni amministrative
1. Chi, senza essere iscritto nell'Elenco speciale di cui all' art. 13, esercita stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia - Romagna in violazione delle norme della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 1.000.000.
2. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 17 comporta il pagamento delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella LR 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 19
Oneri finanziari
1. All'onere finanziario relativo agli interventi di cui agli articoli 5 e 15 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell'Elenco speciale degli accompagnatori di montagna, gli accompagnatori di montagna della regione, che risultino iscritti in un elenco trasmesso al Presidente della Regione dal Presidente dell'Associazione nazionale delle guide alpine italiane entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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