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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Art. 11
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 24 della Legge 6/89 Sito esterno, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 6/89 Sito esterno, le aspiranti guide che si iscrivono nell'Albo e che hanno compiuto quarant'anni alla data di entrata in vigore della Legge 6/89 Sito esterno, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina - maestro di alpinismo.
3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami, la Regione si avvale dell'Associazione guide alpine italiane.
4. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal presidente della Regione.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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