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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Art. 4

(sostituiti commi 1, 2,3 e aggiunti commi 4 bis,4 ter,4 quater da art. 38 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Trasferimento ed aggregazione temporanea
1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell'Albo di un'altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le guide alpine - maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell'Emilia-Romagna, possono richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo di cui all'articolo 3, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.
3. Il Collegio regionale delle guide dispone l'aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.
4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine - maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.
4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
4 ter. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.
4 quater. Nei casi di cui ai commi 4 bis e 4 ter, ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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