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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Titolo II(1)
Accompagnatore di montagna
Esercizio della professione
abrogato
Elenco speciale degli accompagnatori di montagna
abrogato
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna
abrogato
Aggiornamento e specializzazione professionale
abrogato
Commissione esaminatrice
abrogato
Tariffe professionali
abrogato
Sanzioni amministrative
abrogato
Oneri finanziari
abrogato
Art. 20
Norma transitoria
abrogato

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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