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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Art. 3

(aggiunto comma 2 bis da art. 38 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Esercizio della professione in Emilia-Romagna
1. A norma dell'art. 4 della Legge 6/89 Sito esterno è istituito l'Albo professionale delle guide alpine della regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento della abilitazione tecnica di cui all'art. 7 della Legge 6/ 89 Sito esterno ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della medesima Legge 6/89 Sito esterno.
2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.
2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 Sito esterno che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;

b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."

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