LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 3
(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificate lett. a) del comma 2 e lett. a) del comma 4,
modificato comma 5 da art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 13)
L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 che di seguito si riporta:
"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."