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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 2
Istituzione della Commissione permanente per la pace
1. Per realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità indicate all'art. 1, è istituita la Commissione permanente per la pace.
2. La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da due membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese nel Registro di cui all'art. 4, scelti dal Consiglio regionale fra quelli indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alla designazione le associazioni che risultano iscritte alla scadenza del terzo mese della entrata in vigore della legge stessa.
3. La Commissione permanente per la pace è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. Per l'attività della Commissione funge da referente organizzativo e funzionale un gruppo di lavoro - istituito a norma dell'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44 - cui partecipano collaboratori regionali degli Assessorati competenti in materia di cultura, formazione professionale, industria, sanitè e servizi sociali.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

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