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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 3
Funzioni della Commissione permanente per la pace
1. La Commissione permanente per la pace concorre:
a) alla formulazione del programma annuale di interventi;
b) alla predisposizione della relazione annuale di cui all' art. 8, comma 5, anche sulla base delle proposte formulate dagli enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 3.
2. La Commissione collabora con la Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione di cui alla LR 21 febbraio 1990, n. 14 sulla base di direttive emanate dalla Presidenza della Giunta regionale.

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