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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 4
Registro regionale delle associazioni operanti per la pace
1. E' istituito il Registro regionale comprendente le associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa nonviolenta, della pace e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, del disarmo. Tali associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) un ordinamento interno a base democratica;
c) operare in ambito regionale da più di anno. L'iscrizione al Registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Registro è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite l'ufficio di cui all'articolo 2 della LR 31 maggio 1993, n. 26.

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