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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 5
Iniziative nel settore della cultura e dell'istruzione
1. La Regione nel quadro delle finalità della presente legge:
a) promuove iniziative culturali, ricerche e produzioni multimediali;
b) partecipa, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, ad un' attività di formazione professionale, volta a consentire l'inserimento, nel mondo produttivo - di uomini e donne di Paesi in via di sviluppo e di tutti quei Paesi in cui non sono garantiti i diritti umani o in cui sono in corso guerre;
c) promuove corsi di formazione per volontari e per quanti comunque intendano recarsi ad operare in Paesi in via di sviluppo;
d) promuove programmi di soggiorno nella regione, in particolare per studenti stranieri, al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture.
2. La Regione sostiene anche le iniziative di enti e associazioni realizzate sul territorio regionale tese a raccordare interventi di sostegno e aiuto alle popolazioni offese da eventi bellici.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, predispone annualmente un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

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