LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4
INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994
Art. 7
Convenzioni con associazioni di volontariato
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi anche internazionali perchè mettano a disposizione i propri servizi di informazione e consulenza in materia di diritti umani; ne promuove inoltre la diffusione di informazioni nella società regionale e ne utilizza i servizi di documentazione e consulenza per l'educazione ai diritti umani.