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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 7
Convenzioni con associazioni di volontariato
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi anche internazionali perchè mettano a disposizione i propri servizi di informazione e consulenza in materia di diritti umani; ne promuove inoltre la diffusione di informazioni nella società regionale e ne utilizza i servizi di documentazione e consulenza per l'educazione ai diritti umani.

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